venerdì 23 marzo 2012


ARTICOLO 18 E TUTELA NEI
LICENZIAMENTI

Il confronto sostenuto dal sindacato ha impedito lo smantellamento dell’articolo 18,
 che continuerà a tutelare in modo forte i lavoratori contro i licenziamenti e a svolgere una funzione di deterrenza nei confronti delle discriminazioni e degli abusi. La tutela contro i licenziamenti viene così ridefinita:
  • Licenziamenti per motivi discriminatori: in ogni caso reintegro del lavoratore.
  • Licenziamenti per motivi disciplinari: in via principale reintegro se il giudice accerta che il lavoratore non ha commesso il fatto che gli viene imputato. Negli altri casi indennizzo economico da 15 a 27 mensilità.
  1. Licenziamenti per motivi economici: procedura di conciliazione preventiva al licenziamento, tra datore di lavoro, lavoratore e sindacato. In caso di mancato accordo e di ricorso al giudice se quest’ultimo accerta la non esistenza del giustificato motivo condanna il datore di lavoro ad un indennizzo da 15 a 27 mensilità.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione offre una tutela in più al lavoratore rispetto a quanto oggi previsto.
·       Bonanni ha riproposto con forza “la necessità  di cambiare la norma sui licenziamenti economici, adottando in pieno il modello tedesco, che prevede l’affidamento al giudice  del potere di decidere tra indennizzo e reintegro”

Pertanto

La CISL si opporrà con forza ad ogni tentativo di introdurre norme  che non siano in grado di  precisare e vincolare le motivazioni del licenziamento economico, per evitare il tentativo fraudolento di far passare per economico il licenziamento discip

Nessun commento:

Posta un commento